Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con la sentenza n. 56 del 4.10.2006 depositata l’ 8.11.2006.
|
Nulla la cartella non sottoscritta! |
|
dirompente sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia: non rileva che il modello ministeriale non preveda la firma...la cartella non sottoscritta è da ritenersi nulla (a cura Massimo Conigliaro) Fonte: Il Commercialista Telematico |
|
E’
da annullare la cartella di pagamento non sottoscritta!
E’
questa la conclusione alla quale giunge la Commissione Tributaria
Regionale di Venezia, con la sentenza n. 56 del 4.10.2006 depositata l’
8.11.2006. Una pronuncia che, se dovesse essere confermata dalla Corte
di Cassazione, rischia di avere effetti dirompenti per la riscossione
delle imposte.
I
giudici veneziani, nel riformare la sentenza di primo grado che aveva
rigettato il ricorso del contribuente, hanno evidenziato che
dall'analisi dell'atto risultano chiaramente due elementi determinanti:
la mancata indicazione del responsabile del procedimento e la carenza di
sottoscrizione. “Tutto ciò ha
comportato - si legge nella sentenza -
la violazione dell'art.
7 della L. n. 212/2000 dello Statuto del contribuente
e la conseguente nullità dell'atto amministrativo, a nulla servendo le
solite giustificazioni del concessionario sul rispetto del modello
ministeriale. Soprattutto poi, questa Commissione ritiene indispensabile
requisito della sottoscrizione che, per atti produttivi di conseguenze
giuridiche destinati ad incidere sulla sfera patrimoniale, consente
l'individuazione dell'autore dell'atto, impegnandolo alle proprie
responsabilità”.
La
Commissione Tributaria Regionale, valorizzando i principi tipici del
diritto amministrativo sanciti dalla L. 241/90, ha ritenuto sussistere
anche nel caso della cartella di pagamento l’obbligo di indicazione del
nominativo del funzionario responsabile del procedimento, così come
avviene di regola per gli avvisi di accertamento emanati dalle Agenzie
Fiscali.
Da
ciò fa discendere altresì il generale obbligo di sottoscrizione degli
atti, a nulla rilevando che il modello approvato dal Ministero non lo
preveda.
E’
utile in proposito ricordare che l’art. 28 della Costituzione prevede
che i funzionari dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili degli atti da essi emanati e tale
assunzione di responsabilità si concretizza con la sottoscrizione
dell’atto. E’ altresì da rilevare, però, che in ambito tributario le
norme vigenti prevedono forme telematiche di apposizione del visto per
l’esecutività dei ruoli, con ciò esentando – quanto meno nella fase
endoprocedimentale che porta all’emissione della cartella di pagamento –
i funzionari dalla necessità di sottoscrizione autografa degli atti.
In
tema di tributi locali, la normativa vigente ha affrontato e risolto la
problematica con la previsione – in presenza di moduli meccanografici -
della possibilità della sostituzione della firma autografa con
l’indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, con
ciò ottemperando alle disposizioni della L. 241/90.
Sul
punto, tuttavia, permangono le perplessità evidenziate dai giudici
veneziani.
Se
da un lato l’utilizzo dei sistemi informatici può avere un ruolo
determinante nella fase endoprocedimentale della formulazione dell’atto
da parte della pubblica amministrazione, dall’altro non è ipotizzabile
che i funzionari possano delegare al
software l’apposizione della sottoscrizione finale e, quindi,
non svolgere la parte essenziale del proprio lavoro riguardante il
controllo dell’atto e l’assunzione di responsabilità che ne deriva.
Peraltro, la difficoltà di individuazione del funzionario che forma in
concreto l’atto amministrativo viola anche il precetto costituzionale di
cui al primo comma dell’art. 24, atteso che mancano le modalità di
accertamento della corrispondenza tra la persona apparentemente
sottoscrittrice dell’atto ed il funzionario che, in effetti, avrebbe
dovuto apporre la propria firma autografa.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, è facile prevedere che
l’eccezione di carenza di sottoscrizione della cartella di pagamento –
ormai desueta – tornerà prepotentemente alla ribalta in tutti i ricorsi.
Finchè, infatti, vi sarà un giudice – in questo caso di 2° grado – che accoglie sul punto il ricorso, sarà precipuo dovere di ogni difensore sollevare la specifica eccezione.
Massimo Conigliaro dottore commercialista in Siracusa
Petrucci & Associati – Studio Legale e Tributario (MI) Docente Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
Marzo 2006
***
Il testo della sentenza per esteso
Sent. n. 56 del 4 ottobre 2006 (dep. l'8 novembre 2006)
della Comm. trib. reg. di Venezia, Sez. VIII - Pres. Merenda, Rel.
Monterisi
Svolgimento del processo - La parte ricorreva contro la cartella emessa
dopo un controllo dell'UNICO 1998, eccependo l'inesistenza della
notifica per illegittimità del notificatore e la compilazione
effettuata a calco, chiedendone l'annullamento. In merito ai vizi
della cartella, si eccepiva
l'omessa motivazione ed allegazione dell'atto al quale la cartella
faceva
riferimento comprovanti i fatti che costituiscono il fondamento
della
pretesa nonché la mancata indicazione del responsabile del
procedimento. Si
chiedeva pertanto in via pregiudiziale la sospensione dell'atto; in
via
principale l'inesistenza dell'atto per nullità della notifica ed in
via
secondaria, la riduzione delle sanzioni applicando il principio del
cumulo,
con vittoria di spese.
La Commissione
di I grado respingeva il ricorso condannando alle spese e
ritenendo che la lettura della notifica fosse chiara in tutti i
suoi elementi.
Contro la sentenza, si appellava la parte ribadendo quanto già asserito
in ricorso rispetto alla relata di notifica, sottolineando che la
sentenza di prime cure non aveva analizzato quanto eccepito sull'omessa
motivazione, allegazione degli atti, sottoscrizione della cartella e
mancata indicazione del responsabile del procedimento. Si chiedeva
quindi, la riforma della sentenza con la conseguente nullità
dell'atto, censurando anche sulla mancata pronuncia sul cumulo
delle sanzioni, con la condanna
dell'Amministrazione al rimborso delle somme eventualmente versate più
gli
interessi oltre a quelli anatocistici. Chiedeva che le spese
venissero
riconosciute con la distrazione per il difensore.
Con controdeduzioni, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate chiedeva che,
qualora la Commissione volesse accogliere i motivi di doglianza della
parte, la sentenza specificasse che la responsabilità era
imputabile solo al concessionario, unico competente dell'atto
impugnato. Si chiariva che le violazioni della fattispecie non
consentono il cumulo formale bensì solo quello materiale, vale a
dire solo algebricamente sommate poiché verificatesi in tempi
diversi. Si chiedeva il rigetto dell'appello con la conferma della
legittimità della cartella e la condanna della parte alle spese.
All'udienza pubblica del 4 ottobre 2006, la Commissione tributaria
regionale ha preso la propria decisione.
Motivi della decisione - Con riferimento al primo motivo di doglianza
del contribuente riguardante la nullità della notifica, si
riscontra la validità della sentenza di primo grado poiché la relata di
notifica risulta chiara e leggibile in tutte le sue parti. Nel resto,
invece, l'appello è fondato e deve essere accolto in quanto la
sentenza ha completamente
ignorato gli altri motivi elencati nel ricorso che sono stati
legittimamente
eccepiti e che determinano la palese nullità della cartella.
Infatti,
dall'analisi dell'atto risulta chiaramente la mancanza di motivazione
nonché l'allegazione ed il mancato riferimento all'atto dal quale
la cartella prende spunto, per non parlare della mancata indicazione
del responsabile del procedimento e della sua sottoscrizione. Tutto
ciò ha comportato la violazione dell'art.
7 della L. n. 212/2000 dello Statuto del contribuente
e la conseguente nullità dell'atto amministrativo, a nulla servendo le
solite giustificazioni del concessionario sul rispetto del modello
ministeriale.
Soprattutto poi, questa Commissione ritiene indispensabile requisito
della
sottoscrizione che, per atti produttivi di conseguenze giuridiche
destinati
ad incidere sulla sfera patrimoniale, consente l'individuazione
dell'autore
dell'atto, impegnandolo alle proprie responsabilità. In ragione di
quanto su
esposto, si accoglie l'appello del contribuente ricorrendo però
giusti
motivi per dichiarare la compensazione delle spese di giudizio per
entrambi
í gradì.
P.Q.M. - la Commissione tributaria regionale di Venezia, Sez. VIII,
sull'appello di ... nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di
Treviso e del Concessionario Uniriscossioni S.p.a., avverso la
sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Treviso n. 51/09/2004 così decide:
In riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello del
contribuente; spese compensate per entrambi i gradi. |