Servizio di documentazione tributaria
Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Circolare del 16/03/2005 n. 10
Oggetto:
Risposte fornite in occasione di incontri con la stampa specializzata
Testo:
Di seguito si riportano, raggruppate per argomento, le risposte fornite
dalla scrivente in occasione di recenti incontri con gli esperti della
stampa specializzata.
I N D I C E
....omissis.....
3.7 ACCERTAMENTO E INDAGINI BANCARIE:
OPERATIVITA' DELLE NORME 23
3.8 RETROATTIVITA' DELLE NOVITA' SUGLI ACCERTAMENTI BANCARI 25
.......................
3.7 ACCERTAMENTO E INDAGINI BANCARIE:
OPERATIVITA' DELLE NORME
D. In materia di indagini bancarie, le "nuove" informazioni possono essere
richieste esclusivamente in via telematica. Le modalita' di richiesta
telematica saranno tuttavia in vigore solamente dal 1 luglio 2005: cio'
osta alla piena operativita' delle novita' recate dalla Finanziaria 2005 sin
dall'entrata in vigore della legge stessa?
R. I commi 402, 403 e 404 della legge finanziaria per il 2005 modificano,
rendendoli piu' incisivi, i poteri riconosciuti all'Amministrazione
finanziaria in tema di indagini bancarie. Tra le novita' di maggiore rilievo
vi e' l'estensione del relativo ambito applicativo alle cosiddette
operazioni bancarie fuori conto, cui si accompagna l'estensione della nuova
disciplina anche ai professionisti.
Le disposizioni introdotte mediante la legge finanziaria sono entrate in
vigore il 1 gennaio 2005, salvo quelle relative alle richieste e alle
risposte che devono essere effettuate esclusivamente in via telematica, in
quanto per esse e' prevista decorrenza dal 1 luglio 2005. Il comma 404
della legge 311 prescrive, infatti, che le disposizioni di cui all'art. 32
del d.P.R. 600/1973, comma 3, e art. 51 del d.P.R. 633/1972, comma 4, - per
effetto delle quali lo scambio di dati deve avvenire esclusivamente per via
telematica - hanno effetto a partire dal 1 luglio 2005.
A tale proposito si e' posto il problema di comprendere se, tale decorrenza
posticipata, investa solamente le modalita' di trasmissione dei dati ovvero
debba riferirsi anche ai nuovi e piu' penetranti poteri di controllo
attribuiti agli uffici finanziari.
L'impostazione che estende il differimento dell'efficacia anche ai nuovi
poteri accertativi non sembra condivisibile. Il dato testuale delle
disposizioni modificate, nell'individuare i mezzi di trasmissione delle
richieste del Fisco, ammettono le modalita' di cui all'art. 60 del d.P.R.
600/1973 ovvero lo strumento della raccomandata con avviso di ricevimento,
anche con specifico riferimento ai poteri di recente istituzione. Tale
previsione, cui segue quella che prescrive che lo scambio debba essere
effettuato esclusivamente in via telematica, non avrebbe ragion d'essere se
non potesse essere interpretata nel senso che, fin quando non entrera' in
vigore l'obbligo di scambio telematico dei dati, trovano applicazione le
ordinarie modalita' di trasmissione anche con
riguardo ai nuovi poteri, da
ritenere operativi fin dal 1 gennaio 2005.
3.8 RETROATTIVITA' DELLE NOVITA' SUGLI ACCERTAMENTI BANCARI
D. Quando la norma sulle indagini bancarie sara' pienamente operativa le
richieste degli uffici riguarderanno anche periodi d'imposta precedenti il
2005?
R. Le disposizioni introdotte con i commi 402, 403, 404 della legge n. 311
del 2004 - ampliative dei poteri di indagine bancaria a disposizione del
Fisco - in quanto aventi ad oggetto poteri istruttori, hanno natura
procedimentale. Da tale natura deriva che, gli effetti da esse prodotte, si
riflettono a carico dei contribuenti anche per gli anni pregressi, con
riguardo a tutti gli anni accertabili alla data di effettuazione del
controllo.