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INFORMATIVA N. 002 |
FONTE SEAC |
Trento, 03.01.2003 |
Settore: SOSTITUTI D’IMPOSTA
Oggetto: AUMENTATA AL 23% LA RITENUTA D’ACCONTO SULLE PROVVIGIONI
Riferimenti: Art. 25-bis, DPR n. 600/73
Art. 2, Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003)
Informativa SEAC n. 290 del 13.12.2002
La ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte ad agenti, rappresentanti di commercio e altri intermediari è calcolata in base all’aliquota IRPEF per il primo scaglione di reddito, che dal 2003 è fissata in misura pari al 23%.
Inoltre la Finanziaria 2003 ha introdotto a favore dei venditori porta a porta una deduzione forfetaria del 22%.
L’art. 25-bis, DPR n. 600/73 stabilisce che le provvigioni corrisposte per le prestazioni di intermediazione, quali quelle rese dagli agenti e rappresentanti di commercio, devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d'acconto applicando l’aliquota IRPEF corrispondente al primo scaglione di reddito.
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APPLICAZIONE DELLA NUOVA ALIQUOTA PER IL PRIMO SCAGLIONE |
L’art. 2 della Legge Finanziaria 2003 ha previsto l’aumento al 23% dell’aliquota IRPEF relativa al primo scaglione di reddito di cui all’art. 11, TUIR.
Di conseguenza, dal 2003 i soggetti che corrispondono provvigioni per le prestazioni inerenti ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari devono operare la ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 23%.
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Sono soggette alla ritenuta in esame anche le provvigioni relative a prestazioni di intermediazione occasionali. |
La nuova aliquota del 23% si applica alle provvigioni corrisposte a decorrere dall’1.1.2003 (principio di cassa), comprendendo quindi anche:
§ le provvigioni di competenza del 2002, fatturate e pagate nel 2003;
§ le provvigioni già fatturate nel 2002, pagate nel 2003. In tale situazione sarà il sostituto d’imposta a dover calcolare la ritenuta d’acconto nella nuova misura corretta, indipendentemente da quanto indicato dall’intermediario nella relativa fattura.
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DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE |
La base imponibile continua ad essere determinata in misura pari al 50% ovvero al 20% dell’ammontare delle provvigioni, a seconda che l’intermediario si avvalga o meno dell’opera di dipendenti e/o collaboratori (Informativa SEAC 13.12.2002, n. 290).
Dall’1.1.2003 l'ammontare della ritenuta è quindi corrispondente all’11,5% (23% x 50%) ovvero al 4,6% (23% x 20%) dell’importo della provvigione.
Confluiscono nel calcolo della base imponibile le seguenti voci, al lordo della trattenuta ENASARCO ed al netto dell’IVA sulla provvigione:
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- compensi spettanti al commissionario, all’agente, al rappresentante di commercio, al mediatore e al procacciatore di affari per l'attività da essi prestata |
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- eventuali sovrapprezzi derivanti dalla differenza tra il prezzo della merce fissato dal committente, preponente o mandante e quello di vendita ottenuto dall'agente, commissionario, rappresentante e procacciatore d'affari |
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- somme percepite dall'agente o dal rappresentante quando la casa mandante conclude affari direttamente nella zona di esclusiva dell'agente o rappresentante |
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- corrispettivi o proventi in natura |
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- ogni altro compenso riferibile all'attività prestata, compresi i rimborsi spese ed escluse le somme ricevute come rimborso spese anticipate per conto dei committenti, preponenti o mandanti |
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Nel gennaio 2003 un rappresentante di commercio fattura alla propria casa mandante una provvigione di € 3.500. Tenendo conto che nell’esercizio dell’attività lo stesso non si avvale di collaboratori o dipendenti, la ritenuta d’acconto è operata sul 50% della provvigione. La fattura è redatta come segue. |
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Rossi Mauro Via delle Ginestre, 11 BOLOGNA P.IVA 01234560378 |
Spett.le DADO SRL Via Verdi, 8 - BOLOGNA
P.IVA 01237560372 |
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Fattura n. 1 del 10.1.2003
Provvigione per intermediazioni mese dicembre 2002
I.V.A. 20%
Totale
Ritenuta d'acconto 23% di € 1.750,00 (€ 3.500 x 50%)
Totale da pagare |
€ 3.500,00
€ 700,00 ----------------- € 4.200,00
€ 402,50 ------------------ € 3.797,50
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Un agente immobiliare ha effettuato un’intermediazione nel mese di gennaio 2003, maturando una provvigione di € 1.000. Tenendo conto che nell’esercizio dell’attività lo stesso si avvale dell’opera di un collaboratore e che ha inviato al proprio cliente l’apposita dichiarazione, la fattura è redatta come segue. |
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Vecchi Giovanni Agente immobiliare Via Dante, 15 VERONA P.IVA 03456780249 |
Spett.le ALFA SRL Via Tasso, 18 - VERONA P.IVA 00543780238 |
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Fattura n. 6 del 21.1.2003
Provvigione per compravendita dell’immobile uso ufficio sito in Verona in Via……
I.V.A. 20%
Totale
Ritenuta d'acconto 23% di € 200,00 (€ 1.000 x 20%)
Totale da pagare |
€ 1.000,00
€ 200,00 -------------- € 1.200,00
€ 46,00 -------------- € 1.154,00
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Si rammenta infine che la ritenuta non va trattenuta alle provvigioni percepite da:
§ agenzie di viaggio e turismo;
§ rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto di persone;
§ agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazioni;
§ mediatori di assicurazioni;
§ aziende e istituti di credito e società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli, di valute nonché di raccolta e di finanziamento;
§ agenti raccomandatari e mediatori marittimi ed aerei;
§ agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente;
§ mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
§ commissionari operanti nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame;
§ consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigianali non aventi finalità di lucro.
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VENDITORI PORTA A PORTA |
Anche le provvigioni spettanti ai venditori porta a porta sono da assoggettare alla ritenuta alla fonte, nella nuova misura del 23%. Per tali soggetti la ritenuta è considerata a titolo d'imposta.
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Va sottolineato che l’art. 2, comma 12, Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003), al fine di non aggravare l’imposizione su tali soggetti, ha disposto che la base imponibile per il calcolo della ritenuta (precedentemente costituita dall’intera provvigione) è commisurata all’importo delle provvigioni percepite, ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. In pratica, dall’1.1.2003 la ritenuta del 23% è applicata sul 78% delle provvigioni corrisposte. n |