TASSO DI INTERESSE LEGALE - ANNO 2008

Il tasso di interesse legale, a seguito della riforma dell'art. 1284 del codice civile. decretata dalla L. 662/96, è facoltativamente stabilito anno per anno dal Ministro dell’Economia, che provvede con decreto.

La normativa stabilisce che qualora lo stesso Ministro non provveda entro il 15 dicembre dell’anno precedente, il tasso dell'interesse legale rimane invariato per l'anno successivo.

Il D.M. 12.12.2007, ha fissato la misura del saggio degli interessi legali al 3,0% in ragione d'anno, con decorrenza dall'1.1.2008.

Per i periodi precedenti ci si può riferire alla seguente tabella:

Giorno di decorrenza (e provvedimento)     Tasso
21 aprile 1942 (R.D. 262/42)  5.0 %
16 dicembre 1990 (L. 353/90) 10.0 %
1 gennaio 1997 (L. 662/96) 5.0 %
1 gennaio 1999 (D.M. 10.12.1998) 2.5 %
1 gennaio 2001 (D.M. 11.12.2000) 3.5 %
1 gennaio 2002 (D.M. 11.12.2001) 3.0 %
1 gennaio 2004 (D.M. 1.12.2003) 2.5 %