A partire dall'annualità 1998, i termini ai fini delle imposte sui redditi, prima piu' lunghi, sono stati ridotti di un anno, risultando equiparati a quelli Iva.
La regola per le Imposte Dirette
Ai sensi dell'articolo 43 del Dpr n. 600/1973,
come modificato dal Dlgs 9/7/1997, n. 241, gli avvisi di accertamento, ai
fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione (disposizione così modificata dall'articolo 15 del Dlgs n.
241/97; in precedenza, la notifica poteva essere effettuata entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo).
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione
di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del Dpr n.
600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata (in precedenza, entro il 31 dicembre del sesto anno
successivo).
Le regole per l'IVA
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti Iva devono essere notificati, ai sensi del citato articolo 57 del Dpr n. 633/72, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
SEGUONO DELLE TABELLE PER UNA RAPIDA CONSULTAZIONE
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TERMINI PER L'ACCERTAMENTO -
IMPOSTE SUI REDDITI E IVA
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Periodo
d'imposta |
Anno presentazione
della dichiarazione |
Termine accertamento
sulla dichiarazione |
Termine accertamento
(dichiarazione omessa) |
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2001
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2002
|
2006
|
2007
|
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2002
|
2003
|
2007
|
2008
|
|
2003
|
2004
|
2008
|
2009
|
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2004
|
2005
|
2009
|
2010
|
|
2005
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2006
|
2010
|
2011
|
|
2006
|
2007
|
2011
|
2012
|
Ci sono, come di consueto, delle eccezioni alla
regola
L'articolo 10 della legge n. 289/2002 ha
disposto la proroga di due anni del termine utile per accertare i periodi
d'imposta non interessati dalle definizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della
stessa legge n. 289/2002.
In modo parallelo, l'articolo 2, comma 44, lettera f), della legge
finanziaria 2004, prevede la medesima proroga nei confronti dei contribuenti che
non si avvalgano delle stesse definizioni per il periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2002.
In sintesi, i termini ordinari e i termini prorogati per l'accertamento sono
riassunti nelle seguenti tabelle, contenute nella circolare n. 7/E/2004.
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IVA
(SENZA CONDONO)
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Periodo
d'imposta |
Anno
presentazione della dichiarazione |
Termine per
l'accertamento sulla dichiarazione |
Termine
prorogato |
Termine per
l'accertamento (dichiarazione omessa) |
Termine
prorogato |
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1999
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2000
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2004
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2006
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2005
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2007
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2000
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2001
|
2005
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2007
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2006
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2008
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2001
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2002
|
2006
|
2008
|
2007
|
2009
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2002
|
2003
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2007
|
2009
|
2008
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Quindi: Nela caso il contribuente che abbia presentato una valida dichiarazione non abbia provveduto alla presentazione del condono per gli anni 2001 e 2002 potrà ancora essere accertato per tali anni.
L'articolo 37 del Dl 223, commi da 24 a 26, modifica, sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini Iva, la disciplina dei termini per l'attività di accertamento, incidendo, rispettivamente, sull'articolo 43 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e sull'articolo 57 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
Pertanto, i termini risultano raddoppiati "quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio abbiano notizia di reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, caso in cui detti soggetti sono tenuti a farne denuncia per iscritto" (circolare n. 28/E/2006).
Nella
tabella,
indichiamo le nuove scadenze, a partire dall'annualità 1998, annualità in cui,
per la prima volta, i termini di decadenza coincidono sia ai fini delle imposte
sui redditi che dell'Iva.