TERMINI PER L'ACCERTAMENTO PER LE IMPOSTE SUI REDDITI E L'IVA

A partire dall'annualità 1998, i termini ai fini delle imposte sui redditi, prima piu' lunghi, sono stati ridotti di un anno, risultando equiparati a quelli Iva.

La regola per le Imposte Dirette

Ai sensi dell'articolo 43 del Dpr n. 600/1973, come modificato dal Dlgs 9/7/1997, n. 241, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (disposizione così modificata dall'articolo 15 del Dlgs n. 241/97; in precedenza, la notifica poteva essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo).

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del Dpr n. 600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in precedenza, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo).
 

Le regole per l'IVA

Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti Iva devono essere notificati, ai sensi del citato articolo 57 del Dpr n. 633/72, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

SEGUONO DELLE TABELLE PER UNA RAPIDA CONSULTAZIONE

TERMINI PER L'ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI E IVA
Periodo
d'imposta
Anno presentazione
della dichiarazione
Termine accertamento
sulla dichiarazione
Termine accertamento
(dichiarazione omessa)
2001
2002
2006
2007
2002
2003
2007
2008
2003
2004
2008
2009
2004
2005
2009
2010
2005
2006
2010
2011
2006
2007
2011
2012


Ci sono, come di consueto,  delle eccezioni alla regola

La proroga dei termini da condono

L'articolo 10 della legge n. 289/2002 ha disposto la proroga di due anni del termine utile per accertare i periodi d'imposta non interessati dalle definizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge n. 289/2002.
In modo parallelo, l'articolo 2, comma 44, lettera f), della legge finanziaria 2004, prevede la medesima proroga nei confronti dei contribuenti che non si avvalgano delle stesse definizioni per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
In sintesi, i termini ordinari e i termini prorogati per l'accertamento sono riassunti nelle seguenti tabelle, contenute nella circolare n. 7/E/2004.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IVA (SENZA CONDONO)
Periodo
d'imposta
Anno
presentazione
della
dichiarazione
Termine per
l'accertamento
sulla dichiarazione
Termine
prorogato
Termine per
l'accertamento
(dichiarazione omessa)
Termine
prorogato
1999
2000
2004
2006
2005
2007
2000
2001
2005
2007
2006
2008
2001
2002
2006
2008
2007
2009
2002
2003
2007
2009
2008
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Quindi: Nela caso il contribuente che abbia presentato una valida dichiarazione non abbia provveduto alla presentazione del condono per gli anni 2001 e 2002 potrà ancora essere accertato per tali anni.

Le novità del decreto legge n. 223/2006 : Temine lungo in presenza di reati

L'articolo 37 del Dl 223, commi da 24 a 26, modifica, sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini Iva, la disciplina dei termini per l'attività di accertamento, incidendo, rispettivamente, sull'articolo 43 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e sull'articolo 57 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.

Pertanto, i termini risultano raddoppiati "quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio abbiano notizia di reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, caso in cui detti soggetti sono tenuti a farne denuncia per iscritto" (circolare n. 28/E/2006).

Nella tabella, indichiamo le nuove scadenze, a partire dall'annualità 1998, annualità in cui, per la prima volta, i termini di decadenza coincidono sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'Iva.